(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 22 aprile 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista le deliberazioni della Giunta provinciale n. 4329 del 16 settembre 1996 e n. 5099 del 21 ottobre 1996 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Finalita', organizzazione, requisiti d'accesso 1. E' costituita la Scuola provinciale superiore di sanita', di seguito denominata Scuola, ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, nell'ambito della quale sono istituiti i seguenti corsi di diploma: a) dietista; b) fisioterapista; c) igienista dentale; d) infermiere/a; e) logopedista; f) ortottista - assistente in oftalmologia; g) ostetrico/a; h) podologo/a; i) tecnico audiometrista; j) tecnico audioprotesista; k) tecnico sanitario di laboratorio biomedico; l) tecnico di neurofisiopatologia; m) tecnico ortopedico; n) tecnico sanitario di radiologia medica. 2. La formazione deve garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico clinico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale. Tale esame finale abilita all'iscrizione nei corrispondenti albi professionali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. 3. Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e si svolgere attivita' di ricerca. 4. I corsi sono attivati, in conformita' ai protocolli d'intesa eventualmente stipulati con le universita' e si svolgono in sede ospedaliera o presso altre strutture del servizio sanitario provinciale, nonche' presso istituzioni private accreditate. 5. Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti di frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il riconoscimento puo' avvenire anche in base alle convenzioni eventualmente stipulate con universita' italiane e estere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18. 6. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano provinciale della formazione il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma e' determinato con decreto dell'assessore provinciale alla sanita', emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. 7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L'accesso alla Scuola e' subordinato al superamento di un esame, mediante prova scritta, che puo' essere valutato fino ad un massimo del 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di maturita' nella misura massima del 30% del restante punteggio complessivo. Prima dell'ammissione definitiva i candidati sono sottoposti ad un accertamento medico. 8. La titolarita' degli insegnamenti teorico scientifici e' riservata a docenti di universita' italiane o estere o di istituti equiparati. I docenti non universitari del servizio sanitario provinciale, nazionale o estero sono nominati annualmente dal direttore della Scuola su proposta del consiglio del corso di diploma, previo nulla osta della struttura di appartenenza. Per gli insegnamenti delle materie non mediche, il consiglio del corso di diploma puo' altresi' proporre soggetti particolarmente qualificati che non appartengano al servizio sanitario. 9. L'amministrazione della Scuola e' affidata ad un direttore che ne e' il legale rappresentante e che provvede anche alla gestione finanziaria e del personale. 10. Il direttore della Scuola e' nominato dalla Giunta provinciale se la Scuola e' gestita direttamente dalla provincia, o dall'ente gestore se la gestione della Scuola viene affidata con apposita convenzione a soggetti pubblici o privati particolarmente idonei; la convenzione disciplina anche le modalita' di finanziamento. 11. Sono organi del corso di diploma: a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso, che provvede al coordinamento degli insegnamenti teorico scientifici; b) il coordinatore degli insegnamenti teorico scientifici, che sovraintende le attivita' didattiche; c) il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici. 12. Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici e' nominato su proposta del consiglio di corso di diploma, sulla base del curriculum che indica il livello di formazione nell'ambito dello specifico profilo professionale, corrispondente al corso. Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico scientifici, organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attivita', garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. 13. Il coordinatore degli insegnamenti teorico scientifici e' nominato su proposta del consiglio del corso.