(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 22 aprile 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista le deliberazioni della Giunta  provinciale  n.  4329  del  16
settembre 1996 e n. 5099 del 21 ottobre 1996
 
                                Emana
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
           Finalita', organizzazione, requisiti d'accesso
 
  1.  E'  costituita  la  Scuola provinciale superiore di sanita', di
seguito denominata  Scuola,  ai  sensi  della  legge  provinciale  26
ottobre  1993,  n.  18,  nell'ambito  della  quale  sono  istituiti i
seguenti corsi di diploma:
   a) dietista;
   b) fisioterapista;
   c) igienista dentale;
   d) infermiere/a;
   e) logopedista;
   f) ortottista - assistente in oftalmologia;
   g) ostetrico/a;
   h) podologo/a;
   i) tecnico audiometrista;
   j) tecnico audioprotesista;
   k) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
   l) tecnico di neurofisiopatologia;
   m) tecnico ortopedico;
   n) tecnico sanitario di radiologia medica.
  2. La formazione deve garantire, oltre ad un'adeguata  preparazione
teorica,  un  congruo  addestramento  professionale  tecnico clinico,
nella misura eventualmente  stabilita  dalla  normativa  nazionale  e
dell'Unione  europea. I corsi hanno durata triennale, e si concludono
con un esame finale. Tale esame  finale  abilita  all'iscrizione  nei
corrispondenti  albi  professionali ai sensi dell'articolo 11-ter del
decreto-legge 21 aprile 1995, n.  120  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.
  3.  Durante  il  corso  lo  studente  deve conseguire gli obiettivi
didattici teorici, pratici  e  di  tirocinio  stabiliti  nei  singoli
ordinamenti;  deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi, di
valutare i propri comportamenti e si svolgere attivita' di ricerca.
  4. I corsi sono attivati, in  conformita'  ai  protocolli  d'intesa
eventualmente  stipulati  con  le  universita'  e si svolgono in sede
ospedaliera  o  presso  altre  strutture   del   servizio   sanitario
provinciale, nonche' presso istituzioni private accreditate.
  5.  Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti di frequenza di
studi di livello universitario, sostenuti  in  Italia  o  all'estero,
relativamente  a  corsi  con  contenuti  teorici  e  pratici ritenuti
equivalenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 19  novembre  1990,
n.   341.   Il  riconoscimento  puo'  avvenire  anche  in  base  alle
convenzioni eventualmente stipulate con universita' italiane e estere
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 26 ottobre
1993, n. 18.
  6. Sulla base delle indicazioni  contenute  nel  piano  provinciale
della  formazione  il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso
di diploma e' determinato con decreto dell'assessore provinciale alla
sanita', emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.
  7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo  anno
i  diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale.  L'accesso  alla  Scuola  e'  subordinato  al
superamento  di  un  esame,  mediante  prova scritta, che puo' essere
valutato fino ad un massimo del 70% dei  punti  disponibili  ed  alla
valutazione  del  voto  del diploma di maturita' nella misura massima
del 30% del restante  punteggio  complessivo.  Prima  dell'ammissione
definitiva i candidati sono sottoposti ad un accertamento medico.
  8.   La  titolarita'  degli  insegnamenti  teorico  scientifici  e'
riservata a docenti di universita' italiane o estere  o  di  istituti
equiparati.    I  docenti  non  universitari  del  servizio sanitario
provinciale,  nazionale  o  estero  sono  nominati  annualmente   dal
direttore  della  Scuola  su  proposta  del  consiglio  del  corso di
diploma, previo nulla osta della struttura di appartenenza.  Per  gli
insegnamenti  delle  materie  non  mediche, il consiglio del corso di
diploma puo' altresi' proporre soggetti  particolarmente  qualificati
che non appartengano al servizio sanitario.
  9.  L'amministrazione  della Scuola e' affidata ad un direttore che
ne e' il legale rappresentante e che  provvede  anche  alla  gestione
finanziaria e del personale.
  10.  Il direttore della Scuola e' nominato dalla Giunta provinciale
se la Scuola e' gestita direttamente  dalla  provincia,  o  dall'ente
gestore  se  la  gestione  della  Scuola  viene affidata con apposita
convenzione a soggetti pubblici o privati particolarmente idonei;  la
convenzione disciplina anche le modalita' di finanziamento.
  11. Sono organi del corso di diploma:
   a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti
del  corso,  che provvede al coordinamento degli insegnamenti teorico
scientifici;
   b) il coordinatore degli  insegnamenti  teorico  scientifici,  che
sovraintende le attivita' didattiche;
   c) il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici.
  12.  Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici e' nominato
su proposta del  consiglio  di  corso  di  diploma,  sulla  base  del
curriculum  che  indica  il  livello  di formazione nell'ambito dello
specifico  profilo  professionale,  corrispondente   al   corso.   Il
coordinatore  degli  insegnamenti  tecnico-pratici dura in carica tre
anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e  del  loro
coordinamento  con gli insegnamenti teorico scientifici, organizza le
attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attivita',
garantisce l'accesso degli studenti alle strutture  qualificate  come
sede di insegnamenti tecnico-pratici.
  13.  Il  coordinatore  degli  insegnamenti  teorico  scientifici e'
nominato su proposta del consiglio del corso.